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Legge 23/12/2005 n. 266513. L’adeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, degli importi di cui ai commi 511 e 512. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 eu- ro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi. 514. Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 513. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 515. Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al comma 510 rende applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 516. L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni. 517. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d’imposta di cui al comma 510, comporta l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997. 518. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 510 i soggetti: a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510; b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 510; c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 510; d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 510; e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510; f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, per i periodi di imposta di cui al comma 510 e per le annualità di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 519. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I contribuenti che si avvalgono dell’istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima. 520. L’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per l’attività di contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale. 521. All’articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo ». 522. Nell’articolo 11-quater, comma 2, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e riducendo il risultato del 20 per cento». 523. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando l’espletamento delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dell’attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS e l’INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l’azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonché attraverso un incremento dell’impiego delle risorse del personale ispettivo nell’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l’anno 2005. 524. Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. La finalizzazione di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. 525. Il comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al si stema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera». 526. Agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’aliquota del prelievo non può essere inferiore all’8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate. 527. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13bis è sostituito dal seguente: «13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni». 528. All’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7». 529. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall’articolo 86, terzo comma, lettera
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